2.1. “Movimento Indipendenza” è un partito politico che promuove iniziative di carattere politico, culturale e sociale, nel pieno rispetto dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, per affermare l’indipendenza del Popolo Italiano e la Sovranità popolare e nazionale della Repubblica Italiana. Questo impegno ha come obiettivo la promozione dell’identità, delle tradizioni, della dignità spirituale, lo sviluppo economico e la giustizia sociale del Popolo Italiano.
2.2. “Movimento Indipendenza” è fondato sul confronto democratico e consapevole, riconoscendo a tutti gli iscritti un effettivo ruolo di partecipazione, nel rispetto delle minoranze, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini, rifiutando ogni forma di discriminazione e di razzismo.
2.3. “Movimento Indipendenza” ha come scopo la partecipazione con liste di propri candidati, eventualmente anche in collegamento, in unione o in via congiunta con altre forze e formazioni politiche, alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento Nazionale, per l’elezione dei componenti di Enti Locali e loro articolazioni, per l’elezione dei Presidenti delle Regioni e per il rinnovo dei Consigli Regionali, per l’elezione dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali, per l’elezione dei componenti italiani del Parlamento Europeo, oltre che per ogni altro consesso politico e/o amministrativo di cui è previsto il rinnovo elettivo.
3.1. Il Simbolo di “Movimento Indipendenza” è costituito da un cerchio che racchiude un campo azzurro su cui insiste la scritta “INDIPENDENZA!” in colore bianco e scomposta in sillabe ed un nastro tricolore in basso a destra, come meglio risultante dalla rappresentazione grafica che trovasi allegato all’atto costitutivo sotto la lettera “A”, di cui costituisce parte integrante, sostanziale ed essenziale.
4.1. Possono iscriversi a “Movimento Indipendenza” i Cittadini Italiani, ovvero tutti i Cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, ovvero gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero gli Italiani iscritti all’AIRE che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, che condividano le finalità politiche del Partito, accettando le regole dell’Atto costitutivo, del presente Statuto e dei Regolamenti interni.
E’ incompatibile con l’iscrizione al Partito l’adesione ad associazioni segrete, o organizzazioni massoniche, o associazioni finalizzate a sovvertire l’ordine costituzionale, nonché l’iscrizione ad altri partiti o associazioni i cui scopi siano inconciliabili con le finalità e i programmi del Partito.
Non possono essere iscritti e non possono essere candidabili nelle liste del Partito, né partecipare alle assemblee elettive, coloro contro cui sia stata aperta un’indagine dalla magistratura o emessa una sentenza definitiva o non definitiva, ritenuta fondata ed infamante dal Comitato di Garanzia del Partito, o nei cui confronti siano state applicate le misure di prevenzione previste dalla normativa Antimafia.
4.2. Le domande di iscrizione, così come quelle di rinnovo, vanno presentate in un Circolo territoriale o d’Ambiente della Provincia in cui il richiedente è domiciliato. Non può essere presentata più di una domanda di iscrizione. La richiesta di iscrizione dovrà contenere anche l’eventuale elenco degli altri Partiti e/o Associazioni a cui la persona risulta iscritta. Detta richiesta verrà in prima istanza valutata dal Presidente del Circolo, che provvederà a inoltrarla con un proprio parere al Coordinamento provinciale al quale spetterà di valutarla positivamente o negativamente, con decisione motivata, entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. La verifica riguarderà anche la compatibilità degli altri Partiti e/o Associazioni elencati con i principi di “Movimento Indipendenza” e del suo Statuto. Non possono comunque iscriversi coloro che siano stati precedentemente espulsi dal Partito.
4.3. Accolta la domanda d’iscrizione, l’iscritto assume i doveri ed acquista i diritti associativi previsti dal presente Statuto. La qualità d’iscritto deve risultare da apposito Registro, anche digitale, che sarà tenuto dal Segretario Nazionale e conservato presso la sede legale del Partito.
4.4. Tutti gli Iscritti saranno tenuti a pagare la quota di iscrizione annuale stabilita dalla Direzione Nazionale.
4.5. La prima iscrizione dura, qualunque sia la data in cui è avvenuta, fino al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata e accettata la domanda. Le successive iscrizioni, in caso di loro rinnovo, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno, avranno parimenti scadenza il 28 febbraio dell’anno seguente.
4.6. L’elenco degli iscritti non è segreto. I dati personali degli iscritti e le relative cariche, risultanti dall’anagrafica del Partito, sono raccolti, custoditi e gestiti dallo stesso in ottemperanza di tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
All’atto dell’iscrizione il Richiedente firma la presa visione e l’accettazione dei contenuti dello Statuto di “Movimento Indipendenza”.
All’atto dell’iscrizione il Richiedente autorizza il Partito al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per il perseguimento degli scopi statutari, così come anche previsto dal provvedimento del garante per la protezione dei dati personali numero 146 del 5 giugno 2019.
I dati personali riferiti agli iscritti sono trattati per le seguenti finalità:
a)consentire la partecipazione alla vita del Partito;
b)censire l’iscritto nel database del Partito ai fini gestionali e organizzativi;
c)consentire l’effettivo pieno esercizio delle prerogative previste dal presente statuto;
d)attivare procedimenti disciplinari;
e)ottemperare agli adempimenti previsti dagli obblighi di legge.
4.7. “Movimento Indipendenza” garantisce la trasparenza e l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi amministrativi, al funzionamento interno ed ai bilanci (compresi i rendiconti), anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza, di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità, nonché di trasparenza assicurando la pubblicazione on line delle delibere della Direzione Nazionale e dell’Assemblea Nazionale.
1) partecipare all’attività del Partito in conformità al presente Statuto;
2) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti il Partito in conformità alle norme di cui al presente Statuto, ai Regolamenti interni e alle delibere degli Organi del Partito;
3) concorrere attivamente all’attività del Partito, avuto riguardo alla propria situazione personale e alle proprie capacità, determinandone la linea politica, attraverso la partecipazione consapevole al confronto interno su tematiche e iniziative di interesse locale, nazionale, europeo e internazionale;
4) esercitare i diritti riconosciuti dal presente Statuto.
5.2 Ferme le preclusioni e decadenze di cui all’articolo 4, tutti gli Iscritti maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo, senza alcuna discriminazione.
Ogni iscritto maggiorenne ha diritto di proporre la propria candidatura alle liste elettorali ad ogni livello, purché sia verificata la sussistenza e/o permanenza dei requisiti d’iscrizione al Partito e sia in possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale per il diritto di elettorato passivo per le consultazioni elettorali cui intende partecipare.
“Movimento Indipendenza”, nella scelta dei candidati per gli organismi collegiali e le cariche elettive in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, garantisce:
i)l’uguaglianza di tutti gli aderenti;
ii)la parità di opportunità per uomini e donne;
iii)la pari dignità di tutte le condizioni personali, come l’età, il credo religioso, l’orientamento sessuale, l’origine etnica, le disabilità;
iv)il rispetto delle minoranze.
Anche nella competizione per le cariche elettive è garantita la pari opportunità di partecipazione di Uomini e Donne, che non potranno essere rappresentati in proporzione inferiore a un terzo dei componenti delle liste.
Tutti gli iscritti sono eleggibili a condizione che la candidatura sia presentata nelle forme, alle condizioni e nei termini stabiliti dallo Statuto e dai successivi Regolamenti interni approvati dalla Direzione Nazionale.
5.3 Gli Iscritti devono:
1)contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli Organi del Partito e dallo Statuto;
2)rispettare le deliberazioni degli Organi del Partito;
3)astenersi da comportamenti contrari agli interessi e agli obiettivi del Partito;
4)adempiere agli obblighi derivanti dallo Statuto;
5)contribuire economicamente alla vita del Partito, versando regolarmente la quota di iscrizione;
6)attenersi a criteri di lealtà, non discriminazione, dignità, personalità e correttezza nei confronti degli altri iscritti, nonché di tutti coloro che sostengano il Partito, in qualsivoglia forma ed anche solo mediante l’espressione del voto favorevole durante le competizioni elettorali;
7)concorrere attivamente all’attività del Partito, avuto riguardo alla propria situazione personale ed alle proprie capacità, determinandone la linea politica, attraverso la partecipazione consapevole al confronto su tematiche ed iniziative di interesse locale, nazionale, europeo ed internazionale;
8)dare riscontro, entro il termine tassativo di sette giorni dalla ricezione della richiesta formulata dagli organi competenti tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione e/o di verifica dell’identità anche digitale, rendendosi disponibili a presentarsi personalmente davanti al Comitato di Garanzia nell’ipotesi in cui sorga la necessità di verificare l’identità, anche digitale, dei medesimi.
6.1. La qualità di iscritto si perde, oltre che nei casi previsti dall’articolo 4, nei seguenti casi:
1) per recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta da inviare alla sede legale del Partito a mezzo raccomandata A/R, ovvero al domicilio digitale della stessa a mezzo PEC. Il recesso ha effetto immediato ed estingue eventuali procedimenti in corso avanti il Comitato di Garanzia;
2) per mancato rinnovo dell’iscrizione entro il 28 febbraio di ciascun anno;
3) per morte, dichiarazione di interdizione e/o inabilitazione;
4) a seguito di espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare, all’esito del procedimento di cui all’articolo 15.2.
6.2. La cessazione del rapporto da iscritto, per qualunque delle cause sopra specificate, non dà diritto ad alcun rimborso totale o parziale della quota versata.
i) il Collegio dei Revisori dei conti, nei casi previsti dalla legge.
7.2. La durata degli Organi di cui all’articolo 7, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) è di tre anni ed i loro componenti sono rieleggibili. Qualora, per dimissioni o altra causa, dovessero mancare uno o più membri degli Organi di cui alle lettere b), c), d), f), g), h), i) la Direzione Nazionale, nell’ambito delle proprie competenze, procederà alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti.
7.3. Costituiscono Articolazioni Territoriali del Partito:
a) il Coordinamento Regionale;
b) l’Assemblea Regionale;
c) il Coordinamento Provinciale;
d) l’Assemblea provinciale;
e) i Circoli territoriali o d’Ambiente.
7.4. Tutti gli Organi e tutte le Articolazioni Territoriali del Partito devono essere dotati di domicilio digitale di posta elettronica certificata.
8.1. L’Assemblea Nazionale è composta dalla Direzione Nazionale e dai Delegati Provinciali, eletti dalle rispettive Assemblee Provinciali, secondo la proporzione da determinarsi con apposito Regolamento interno a cura della Direzione Nazionale.
La partecipazione all’Assemblea ha carattere personale e non sono ammesse deleghe in sostituzione.
L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale, assistito da un Comitato di Presidenza da lui costituito ai sensi del comma 10.4 del presente Statuto.
L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, è affisso presso la sede legale e pubblicato sul sito del Partito, www.movimentoindipendenza.it, almeno quindici giorni prima della data di convocazione, per l’effetto tutti gli iscritti hanno il dovere di diligenza di accedere settimanalmente a detto sito per aggiornarsi in ordine alle attività associative.
8.2. L’Assemblea Nazionale determina la linea politica del Partito ed approva le eventuali modifiche dello Statuto.
Le decisioni dell’Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai partecipanti. Le modifiche statutarie, la modifica della denominazione del Partito e la modifica del simbolo sono adottate con la presenza di almeno tre quarti dei delegati, come previsto dall’articolo 21, secondo comma codice civile, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e saranno poi redatte nella forma dell’atto pubblico.
L’Assemblea Nazionale delibera altresì su mozioni e risoluzioni all’ordine del giorno.
8.3. L’Assemblea Nazionale è convocata almeno ogni tre anni ed è da ritenersi validamente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall’articolo 8.2. per le modifiche statutarie e quanto previsto dagli articoli 21 e 42 bis del Codice Civile.
8.4. L’Assemblea Nazionale elegge il Presidente ed il Segretario Nazionale deliberando con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto intervenuti in assemblea. L’esercizio del voto contempla la possibilità di esprimere una sola preferenza ed avviene a scrutinio segreto, salve diverse determinazioni dei Regolamenti interni.
8.5. L’Assemblea Nazionale elegge i componenti dei seguenti organi:
1) Direzione Nazionale;
2) Comitato di Garanzia;
3) Collegio dei Probiviri;
4) Collegio dei Revisori dei conti.
Delibera altresì su mozioni e risoluzioni all’ordine del giorno.
8.6 Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale.
9.1. La Direzione Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale ed è composta da:
a) il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale;
b) i componenti dell’Esecutivo Nazionale, come individuati all’articolo 12.1, e, ove esistenti, dai Capigruppo dei Gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo;
d) i Coordinatori Regionali;
e) da 100 (cento) membri eletti dall’Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste nel Regolamento interno, nel rispetto del principio di rispetto delle minoranze nelle proporzioni;
f) da un numero massimo di ulteriori 50 (cinquanta) membri cooptati con votazione a maggioranza della Direzione Nazionale, su proposta dell’Esecutivo nazionale.
Non sono ammesse deleghe.
9.2. La Direzione Nazionale delibera sull’attuazione delle linee programmatiche e degli obbiettivi stabiliti dall’Assemblea Nazionale.
Determina le linee politiche dell’attività dei gruppi parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo. Si riunisce con frequenza almeno semestrale ed esercita inoltre le seguenti funzioni:
1) approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni eventuale rendiconto contabile predisposto dal Tesoriere nazionale;
2) decide sugli investimenti patrimoniali;
3) approva, su proposta del Segretario Nazionale, i programmi e le liste elettorali alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, assicurando l’equilibrio e l’alternanza di rappresentanza tra uomini e donne nel rispetto dell’articolo 51 della Costituzione e delle leggi in materia; approva altresì la scelta dei candidati presidenti di Regione e dei Sindaci dei comuni capoluogo che verranno sostenuti dal Partito; può avocare a sé l’approvazione dei programmi e delle liste elettorali di ogni consesso politico e/o amministrativo di cui è previsto il rinnovo elettivo.
4) stabilisce l’importo della quota di iscrizione annuale degli iscritti;
5) assume ogni decisione relativa al personale dipendente, anche in ordine alla retribuzione;
6) approva il conferimento e la revoca di deleghe per l’esercizio dei poteri ad esso spettanti, ai sensi del presente Statuto;
7) delibera l’apertura, il trasferimento o la chiusura di sedi nazionali, secondarie nel territorio nazionale, nonché all’estero;
8) assume ogni decisione politica in ordine all’utilizzo del simbolo e del nome “Movimento Indipendenza”;
9) delibera sul commissariamento delle articolazioni territoriali su proposta dell’Esecutivo nazionale. Contro tale provvedimento è previsto il ricorso al Comitato di Garanzia entro 15 (quindici) giorni;
10) procede alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti degli Organi del Partito come previsto dall’articolo 7.2;
11) approva entro il 30 aprile il rendiconto di esercizio ed il bilancio preventivo e ne assume la responsabilità; il rendiconto è pubblicato sul sito del Partito;
12) approva, su proposta del Presidente nazionale, i Regolamenti interni e le relative modifiche.
9.3. Tutte le deliberazioni della Direzione Nazionale sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale.
9.4. La Direzione Nazionale resta in carica fino all’Assemblea Nazionale successiva.
9.5. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
9.6. L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, è affisso presso la sede legale e pubblicato sul sito del Partito, www.movimentoindipendenza.it, almeno sette giorni prima della data di convocazione.
In caso di urgenza la comunicazione dovrà essere pubblicata almeno ventiquattro ore prima della riunione.
9.7. La Direzione Nazionale è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e con la presenza di un terzo dei suoi componenti in seconda convocazione. I lavori sono presieduti dal Presidente Nazionale o, su sua indicazione, da un componente del Comitato di Presidenza facente parte della Direzione Nazionale.
9.8. La Direzione Nazionale delibera a maggioranza dei presenti.
9.9.I membri della Direzione Nazionale che risultano assenti per tre volte consecutive, senza produrre giustificazione, decadono dalla loro carica. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato di uno dei componenti eletti, ad esso subentrerà il primo dei non eletti.
10.1. Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale del Partito e fa parte di diritto dell’Esecutivo Nazionale.
10.2. Il Presidente Nazionale viene eletto dall’Assemblea Nazionale, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.
10.3. Il Presidente Nazionale presiede l’Assemblea Nazionale e la Direzione Nazionale del Partito. Propone a questi organi le modifiche statutarie e l’approvazione e la modifica dei Regolamenti interni, anche su mozione di un decimo dei componenti di questi organi.
10.4 Il Presidente Nazionale è caudiuvato in tutte le sue funzioni da un Comitato di Presidenza composto da quattro iscritti, eletti dall’Assemblea Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
11.1. Il Segretario è eletto dall’Assemblea Nazionale e ha la responsabilità politica del Partito e lo rappresenta in tutte le attività finalizzate all’attuazione degli indirizzi politici stabiliti dall’Assemblea e dalla Direzione Nazionale. Resta in carica fino alla prima Assemblea Nazionale successiva alla sua elezione esercitando i poteri di legale rappresentanza in regime di prorogatio fino all’effettiva nomina del nuovo Segretario nazionale.
In particolare, il Segretario:
1) coordina le iniziative politiche del partito;
2) rappresenta il partito nei rapporti con gli altri partiti e movimenti nonché nei rapporti con terzi in genere e con gli associati;
3) sceglie i componenti dell’Esecutivo Nazionale, salvo i membri di diritto, e ne preside i lavori;
4) assicura un adeguato coordinamento tra il partito, gli eletti e gli amministratori locali a livello nazionale e locale;
5) nomina uno o più Vice segretari, di cui uno vicario;
6) rilascia le autorizzazioni e le deleghe necessarie per la presentazione delle liste elettorali.
12.1. L’Esecutivo Nazionale coadiuva il Segretario Nazionale nell’attività politica del partito e, su proposta del Segretario Nazionale stesso, provvede alla nomina del Tesoriere Nazionale.
L’Esecutivo Nazionale è composto da non più di quindici membri, nominati tra i membri della Direzione Nazionale dal Segretario Nazionale, che dà comunicazione della nomina alla prima riunione della Direzione Nazionale. Vi partecipano di diritto il Segretario Nazionale, i Vice segretari nazionali, il Presidente nazionale, il Tesoriere Nazionale, i Presidenti dei Gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo.
L’ Esecutivo Nazionale resta in carica tre anni.
Il Segretario Nazionale può revocare i componenti dell’Esecutivo Nazionale in qualsiasi momento; tale revoca deve essere comunicata e motivata alla successiva riunione della Direzione Nazionale.
Il Segretario Nazionale assegna gli incarichi all’interno dell’Esecutivo Nazionale, tra cui obbligatoriamente quello dei Responsabili del Dipartimento nazionale organizzazione e tesseramento e del Dipartimento nazionale politiche economiche ed istituzionali.
12.2. L’Esecutivo nazionale è convocato dal Segretario Nazionale presso la sede legale, ovvero presso altra eventuale sede che verrà, di volta in volta, comunicata, fatte salve le previsioni dell’articolo 29.1.
12.3. L’Esecutivo Nazionale propone alla Direzione Nazionale il commissariamento di un Coordinamento Provinciale o di un Coordinamento Regionale.
12.4. La Direzione Nazionale ha facoltà di attribuite la rappresentanza legale del Partito al Segretario Nazionale, prevedendo anche una specifica distribuzione delle deleghe.
13.1. Il Tesoriere Nazionale, è nominato dall’Esecutivo Naionale e, su specifica delega o procura del Segretario Nazionale, provvede alla gestione economico/finanziaria e patrimoniale del Partito, nonché dell’organizzazione amministrativa. Amministra i fondi destinati alla struttura nazionale del Partito. È abilitato ad assumere impegni di spesa e può delegare terzi per gli adempimenti.
13.2. Il Tesoriere Nazionale resta in carica fino a dimissioni o revoca da parte dell’Esecutivo Nazionale.
13.3. Su delega o procura del Segretario Nazionale può svolgere ogni attività di natura economica e finanziaria, in particolare:
– ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ivi inclusa, in via esemplificativa ma non esaustiva, la gestione di conti correnti, la presentazione di richieste, istanze o dichiarazioni relative a rimborsi elettorali, o ad altri contributi, o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura;
– redige il rendiconto di esercizio ed il bilancio preventivo e li sottopone all’approvazione della Direzione Nazionale;
– provvede all’apertura, chiusura e gestione di rapporti bancari sempre nei limiti e nei modi consentiti dalla procura o delega;
– coordina i Tesorieri Regionali;
– ogni anno il Tesoriere Nazionale, all’atto della presentazione del bilancio preventivo, avanza alla Direzione Nazionale, una specifica proposta di gestione delle risorse raccolte mediante i finanziamenti previsti dalla legge, indicando i criteri di ripartizione ai territori in Italia e all’estero e gli eventuali incentivi legati ai singoli obiettivi di raccolta;
– indica la destinazione dei contributi degli eletti nelle Amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali dovrà tenere conto di quanto previsto dalla normativa vingente in materia.
14.1 Il Comitato di Garanzia è composto da tre componenti e tre supplenti, eletti dall’Assemblea Nazionale; i componenti in carica non possono ricoprire altri incarichi all’interno degli Organi di cui all’articolo 7.1. I membri del Comitato di Garanzia durano in carica tre anni, sono rieleggibili nel limite di un mandato e cessano dalle funzioni con la nomina dei nuovi componenti.
Il Comitato di Garanzia elegge il proprio Presidente tra i suoi membri.
Qualora dovesse mancare uno o più componenti per dimissioni o altra causa, la Direzione Nazionale procederà alla nomina per il reintegro del componente o dei componenti mancanti.
14.2. Il Comitato di Garanzia è competente a dirimere i conflitti tra gli Iscritti e a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di commissariamento, nonché avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio dei Probiviri.
14.3. Il Comitato di Garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettua opportune verifiche, istruttorie, audizioni. In ogni caso l’esito del ricorso deve essere comunicato entro il termine di sessanta giorni dall’inizio della procedura. La comunicazione alla parte è effettuata con raccomandata A/R o PEC e contro i suddetti provvedimenti l’interessato potrà ricorrere al Tribunale.
15.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e tre supplenti, nominati dall’Assemblea Nazionale. I componenti sono rieleggibili nei limiti di un mandato e cessano dalle funzioni con la nomina dei nuovi componenti.
15.2. Il Collegio dei Probiviri irroga le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto in misura proporzionale al danno recato al partito e alla gravità della condotta.
Il procedimento disciplinare è avviato dal Collegio dei Probiviri su segnalazione di qualunque componente degli organi e delle Articolazioni Territoriali del Partito per gravi violazioni dello Statuto. Qualora il Collegio dei Probiviri non ritenga manifestamente infondata la segnalazione, comunica all’iscritto le contestazioni di rilevanza disciplinare a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica ovvero PEC contenente la specifica indicazione del termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento per far pervenire memorie difensive, nonché per richiedere l’audizione al Collegio dei Probiviri per esporre personalmente le proprie osservazioni e difese. Il Collegio dei Probiviri garantisce il diritto di difesa ed il contraddittorio consentendo all’incolpato l’accesso agli atti del provvedimento e l’estrazione di copie.
L’iscritto ricorrente dovrà essere convocato entro giorni 15 (quindici) dalla richiesta. All’esito del procedimento che, avrà durata massima di 90 (novanta) giorni, il Collegio dei Probiviri potrà emettere uno dei seguenti provvedimenti:
archiviazione;
richiamo scritto;
sospensione per un periodo da un mese a sei mesi;
espulsione;
Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri che stabiliscano l’applicazione di una sanzione disciplinare è ammesso ricorso al Comitato di Garanzia entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso interno va proposto con lettera raccomandata A/R da indirizzare al Comitato di Garanzia presso la sede legale del partito o a mezzo PEC indirizzata alla casella di posta elettronica certificata del partito.
16.1. L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, la Direzione Nazionale sarà convocata per l’approvazione del rendiconto d’esercizio e del bilancio preventivo.
16.2. Il patrimonio del partito politico si compone della quota associativa o di adesione annuale e da ogni altra utilità ammessa dalla legge, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di Antiriciclaggio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la dotazione patrimoniale potrà essere costituita:
– dall’apporto volontaristico degli associati;
– dalle erogazioni provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
– dai mezzi finanziari messi a disposizione dai terzi privati e pubblici;
– dai contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;
– dal complesso di beni mobili, immobili e/o beni mobili registrati;
– dalle rendite della dotazione patrimoniale e dai beni comunque costituenti il patrimonio;
– dalle erogazioni liberali degli associati e di terzi;
– da eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
– da ogni altra entrata compatibile con le finalità del Partito.
16.3. Non possono essere distribuiti agli Iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo il conferimento di eventuali contributi per l’attività politica, che può essere deliberato dalla Direzione Nazionale.
17.1. Il Collegio dei Revisori dei conti previsti dall’articolo 4 della Legge 18/11/1981 n. 659 come modificato dall’ARTICOLO 1 della Legge 27/11/1982 n. 22 sono è composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nel relativo Registro dei Revisori Contabili, come previsto dalla vingente normaitiva Nazionale ed Europea, e 2 (due) supplenti, di cui almeno uno iscritto nel relativo registro dei Revisori Contabili.
17.2. Ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta gestione amministrativa e contabile adottata dal partito.
17.3. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato con delibera dell’Assemblea Nazionale.
Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni della Direzione Nazionale.
17.4. I Revisori restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di un mandato.
18.1. Il Coordinamento Regionale è presieduto da un Coordinatore regionale, eletto dall’Assemblea regionale, ed è composto da tutti i Consiglieri Regionali, dai Coordinatori Provinciali della Regione, dai Parlamentari Nazionali eletti nella Regione e dai Parlamentari Europei residenti nella Regione. Annovera al suo interno il Tesoriere Regionale e almeno un Responsabile Dipartimento regionale organizzazione e tesseramento, nominati dal Coordinatore Regionale e presentati in sede di prima riunione del Coordinamento Regionale.
18.2. Il Coordinamento Regionale promuove gli obiettivi del Partito, con particolare riferimento alle politiche della Regione. Elabora il programma regionale, approva la presentazione, da parte dei Coordinamenti Provinciali, delle liste per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sentita la Direzione Nazionale; coordina, inoltre, le campagne elettorali. È, altresì, responsabile di eventuali strategie di collaborazione con altre liste/associazioni a livello locale. Approva entro tre mesi dalla scadenza dell’esercizio il rendiconto annuale che deve essere tramesso entro il 31 marzo di ogni anno al Tesoriere Nazionale.
19.1. Nell’ambito della struttura di Coordinamento Regionale, la carica di Tesoriere Regionale viene decisa dal Coordinatore Regionale, sentito il Tesoriere Nazionale, ma non può essere ricoperta per più di tre mandati. Amministra i fondi destinati alla struttura regionale. Il Tesoriere Regionale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal Tesoriere Nazionale in termini di redazione di preventivi e consuntivi; ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall’indicazione della fonte di finanziamento. La sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli obbiettivi politici individuati dal Coordinatore Regionale.
19.2. Gli Organi Nazionali non rispondono dell’attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni, mentre i componenti delle Articolazioni Territoriali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.
In ogni caso è esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:
– compravendita di beni immobili;
– compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
– costituzione di società;
– acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
– concessioni di prestiti;
– contratti di mutuo;
– rimesse di denaro all’estero;
– apertura di conti correnti all’estero e valutari;
– acquisti di valuta;
– richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.
19.3. Il Tesoriere Regionale viene periodicamente convocato dal Tesoriere Nazionale per questioni procedurali, o per essere sottoposto a revisione dei conti. Il Tesoriere Regionale resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Può essere revocato e sostituito, in qualsiasi momento, dal Coordinatore Regionale, sentito il Tesoriere Nazionale.
20.1. L’Assemblea Regionale è composta da tutti i delegati eletti dalle Assemblee provinciali ed è convocata, almeno una volta ogni tre anni, dal Coordinatore Regionale, anche su richiesta di un decimo degli iscritti nella Regione, con comunicazione da inoltrarsi, da parte del Coordinatore Regionale almeno trenta giorni prima della data della riunione, a mezzo di posta elettronica, nonché da pubblicarsi sul sito web nazionale del Partito e, ove esistente, sul sito web regionale.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
I Regolamenti interni regolano il funzionamento di queste procedure.
20.2. L’Assemblea Regionale elegge il Coordinatore Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti. L’esercizio del voto contempla la possibilità di esprimere una sola preferenza, a scrutinio segreto, salve diverse determinazioni dei Regolamenti interni.
In caso di commissariamento del Coordinatore regionale, l’Assemblea regionale viene convocata al massimo entro sei mesi per l’elezione di un nuovo Coordinatore regionale.
20.3. L’Assemblea Regionale è presieduta dal Coordinatore Regionale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Iscritti presenti. Non sono ammesse deleghe.
L’esercizio del voto avviene a scrutinio segreto, o per alzata di mano quando lo richieda almeno un terzo dei componenti presenti.
Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale sottoscritto dal Coordinatore Regionale.
21.1. Il Coordinamento Provinciale è presieduto dal Coordinatore Provinciale, eletto dall’Assemblea provinciale, ed è composto da un numero massimo di quindici persone scelte dal Coordinatore provinciale, tra cui il Tesoriere Provinciale e il Responsabile del Dipartimento provinciale organizzazione e tesseramento.
21.2. Esso promuove gli obbiettivi del Partito, attuando le indicazioni degli Organi Nazionali e del Coordinamento Regionale. Promuove le campagne di iscrizione al Partito; ne sostiene le campagne elettorali, e propone al Coordinamento Regionale la formazione delle liste per le elezioni sul proprio territorio e il relativo programma. Ratifica le nuove iscrizioni presentate dai Presidenti di Circolo e nomina, ove necessario, Responsabili territoriali o d’ Ambiente all’interno della propria provincia, su proposta del Coordinatore provinciale e sentiti i Presidenti dei Circolo che fanno parte dell’ambito interessato dalla nomina.
21.3. Il Coordinamento Provinciale è dotato di autonomia patrimoniale e gestionale, nonché di autonomia organizzativa, amministrativa e operativa. Potrà ricevere altresì finanziamenti a norma di legge. Tale attività è affidata al Tesoriere provinciale.
22.1. L’Assemblea Provinciale è convocata, almeno una volta ogni tre anni, dal Coordinatore Provinciale, d’intesa con il Coordinatore Regionale, oppure su richiesta di un decimo degli iscritti della Provincia, con comunicazione da inoltrarsi a tutti gli Iscritti nella Provincia, almeno quindici giorni prima della data della riunione, tramite posta elettronica e, se esistente, anche tramite pubblicazione sul sito web del Coordinamento Regionale.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
In caso di commissariamento del Coordinatore provinciale, l’Assemblea provinciale viene convocata al massimo entro sei mesi per l’elezione di un nuovo Coordinatore provinciale.
22.2. L’Assemblea Provinciale elegge il Coordinatore Provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Iscritti presenti. L’esercizio del voto contempla la possibilità di esprimere una sola preferenza, a scrutinio segreto, salve diverse determinazioni dei Regolamenti interni.
22.3. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Iscritti presenti. L’esercizio del voto avviene a scrutinio segreto o per alzata di mano, quando lo richieda almeno un terzo dei presenti.
Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale sottoscritto dal Coordinatore Provinciale.
22.4. L’Assemblea provinciale elegge i delegati per la composizione dell’Assemblea Nazionale e dell’Assemblea regionale di riferimento, secondo il numero stabilito dai Regolamenti interni.
23.1. Per costituire un Circolo sono necessari almeno 10 (dieci) iscritti, che eleggono al proprio interno un Presidente e determinano gli organi direttivi. La costituzione del Circolo deve essere approvata dal Coordinamento provinciale, in caso di rigetto della richiesta di costituzione è ammesso il ricorso al Comitato di Garanzia.
Il Circolo territoriale propone la propria costituzione e delimitazione territoriale nell’ambito della Provincia di appartenenza, avendo cura di evitare sovrapposizione di competenze con altri Circoli territoriali.
Il Circolo d’Ambiente propone la propria costituzione sulla base di uno specifico ambito di aggregazione nel contesto sociale della Provincia di appartenenza.
Il Presidente di Circolo viene eletto ogni tre anni, salvo dimissioni o commissariamento da parte del Coordinamento provinciale.
23.2. I Circoli già costituiti sono delegati a raccogliere le nuove iscrizioni al Partito, salvo quelle raccolte per costituire un nuovo Circolo.
23.3. L’organizzazione e il funzionamento dei Circoli territoriali e d’ambiente sono demandati ai Regolamenti interni.
Lo scioglimento del Partito è deliberato dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti dell’Assemblea.
Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, anche con riguardo agli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione del Partito ad altra organizzazione con finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e in ogni caso in osservanza della normativa vigente.
Il sito del Partito è www.movimentoindipendenza.it. Il sito, le pagine dei social network e qualsiasi altra piattaforma informatica ed elettronica utilizzate per la propaganda e/o per l’attività del Partito, devono essere intestate allo stesso. Le pagine e i siti delle articolazioni territoriali del Partito potranno essere denominati con il nome “Movimento Indipendenza” con abbinato il nome dell’entità territoriale, esclusivamente su autorizzazione della Direzione Nazionale.
26.1. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto o dei Regolamenti Interni, la Direzione Nazionale interviene nei confronti delle strutture regionali e/o territoriali adottando il provvedimento di Commissariamento e nomina il Commissario, determinandone le prerogative. In caso di impossibilità da parte della Direzione Nazionale, il provvedimento di commissariamento è adottato dal Segretario Nazionale, ma deve essere ratificato, a pena di nullità, dalla Direzione Nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, entro trenta giorni dalla sua adozione. Entro tre mesi dall’adozione del provvedimento, ovvero dalla sua ratifica, dovrà essere ripristinato l’organo commissariato.
26.2. Analoga funzione, nei confronti dei Coordinamenti Provinciali e ai Circoli territoriali e d’ambiente, è attribuita al Coordinatore Regionale, che avvia il Commissariamento secondo la procedura prevista all’articolo 26.1. In questo caso la ratifica dei provvedimenti è devoluta al Coordinamento Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il primo mandato di Presidente Nazionale e di Segretario Nazionale, fino allo svolgimento dell’Assemblea Nazionale, è ricoperto dagli iscritti designati in sede di Atto costitutivo.
Nell’Atto Costitutivo è, altresì, nominato il Consiglio Direttivo provvisorio che rimane in carica fino allo svolgimento della prima Assemblea Nazionale.
La prima Assemblea Nazionale elegge il Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale e i membri elettivi della Direzione Nazionale, delegando ad essa la prima nomina di tutti gli altri organi del Partito, salvo quelli di nomina del Segretario Nazionale.
La prima Assemblea Nazionale delega altresì alla prima Direzione Nazionale l’approvazione di eventuali modifiche statutarie, da deliberarsi con la presenza di almeno tre quarti dei componenti della Direzione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e saranno redatte nella forma dell’atto pubblico.
La prima Direzione Nazionale nomina il Comitato di Garanzia e il Collegio dei Probiviri, approva i Regolamenti interni, proposti dal Presidente nazionale, che prevedono i tempi, le condizioni ed i modi delle elezioni di tutte le articolazioni territoriali, discute e sottopone al voto emendamenti al Documento assembleare approvato nel corso della prima Assemblea nazionale.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato di uno dei componenti eletti alla prima Direzione nazionale, ad esso subentrerà un componente cooptato con votazione a maggioranza della Direzione Nazionale, su proposta dell’Esecutivo nazionale.
28.1. Tutte le riunioni degli organi del Partito possono svolgersi anche da remoto, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati ed è, pertanto, necessario che:
– sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura del Partito, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
28.2. Per quanto in questo Statuto non disposto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.